STATUTO

pagina aperta il 20 luglio 2012 e aggiornata a Marzo 2021

ITA KWE FLAVIO QUELL’OLLER   – Organizzazione di Volontariato

Via San Bonaventura, 5 – 16164  Genova/Pontedecimo – cell. 3385069794

C.F.: 95158230102 – iscrizione  RUNTS  Regione Liguria con decreto n.  8167/2020 del 30-12-2020  comunicato il  07/01/2021  – CODICE  ALFANUMERICO  ODV-GE-052-2020  – 

  e-mail: [email protected] – sito web: https://itakweflavio.altervista.org/

Più sotto lo statuto con le modifiche richieste 

 DALLA NORMATIVA PER IL TERZO SETTORE  

Da questa lettera nasce l’ispirazione di creare una comunità di laici che affiancassero i missionari

Lettera di Flavio a Silvana, in cui le confidava il desiderio di aprire una comunità di laici e la invitava a farne parte.
Febbraio 1988 – Lettera di Flavio a Silvana in cui le confida il desiderio di aprire una comunità di laici e la invita a farne parte. Il Centro Arc en Ciel a lui dedicato è la realizzazione di uno dei sui sogni. (REDATTO DA FLAVIO NEL 1990).

Ventidue anni più tardi, il 24 Maggio del 2012, dopo la presentazione del libro  che Flavio riuscì a scrivere a pochi mesi dalla sua morte: “Prima che sia troppo tardi”, nasceva ufficialmente la nostra Associazione in sua memoria. Ci eravamo ritrovati in 16 soci fondatori davanti al Notaio D’Arco di Genova per dar vita a questo progetto già pensato da lui, ma giunto solo in quel giorno al termine della gestazione. A conforto proprio di questo fatto potete leggere sopra lo stralcio di una lettera scritta nel febbraio del 1988 a Silvana, in cui lui manifestava quest’idea, della quale abbiamo accennato anche al n. 11 della pagina DICONO.

Naturale quindi la scelta del logo che ci rappresenta – In occasione della nostra costituzione (il 24 maggio 2012) avevamo portato con soddisfazione un significativo attestato ricevuto pochi giorni prima dal gruppo degli alunni di una V^ elementare colpiti dal libro di Flavio e da una sua memorabile frase, riportata anche alla nostra pagina: Chi siamo!

Il "ma" e il "se" .. sono parenti del niente!
Pergamena donata dalla classe V – Nazario Sauro a Ita Kwe, in occasione della costituzione – 24 Maggio 2012

In breve tempo il numero dei soci si è moltiplicato ed è stato raggiunto nel 2021 (poco più di nove anni dalla presentazione del libro di Flavio) il n. di  299 adesioni!

Grazie ad ogni socio si sono sviluppati i progetti e si è esteso sempre più il nostro messaggio, anche attraverso i giovani soci e la loro formazione di volontariato, la divulgazione del libro di Flavio, la realizzazione di bomboniere solidali e le diverse offerte ricevute, ottenendo così bilanci molto positivi.

Per chi vuole unirsi a noi, basta leggere lo statuto e conformarsi ai punti principali del suo contenuto, mettersi in contatto, oppure scaricare direttamente la Richiesta adesione Ita Kwe, stamparla, compilarla e consegnarla: a mano, via mail, via posta o tramite qualche altro socio, dopo di ché sarete ricontattati e potrete versare la quota annuale da rinnovare di volta in volta:

ATTUALMENTE:     € 30,00  SOCI SOSTENITORI   –   € 10,00  SOCI ORDINARI 

Aggiornato il 12 Gennaio 2021

NUOVO STATUTO  DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ITA KWE FLAVIO QUELL’OLLER –  codice alfanumerico ODV-GE-052-2020,

 

L’ Associazione ITA KWE Flavio Quell’Oller Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS è stata costituita da un gruppo di soci fondatori in Genova il 24 maggio 2012 con rogito Rep. 21095 Racc. 11085 del notaio Carlo D’Arco, è stata iscritta al registro delle Onlus al n. 23618 il 28 agosto 2012 ed ha realizzato negli anni una molteplicità di progetti di sostegno a situazioni di disagio in Italia ed in numerosi altri paesi in Africa, Asia e Sud America.

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

  1. È stata costituita, ai sensi di legge l’Associazione ITA KWE FLAVIO QUELL’OLLER O.d.V. (ITA KWE dalla lingua centrafricana Sango “fratello di tutti”) per continuare l’opera di carità iniziata da Flavio Quell’Oller ed in suo ricordo seguirne l’esempio.
  2. Vista l’abrogazione della legge Onlus (D. Lgs 460/97) L’associazione assume la veste giuridica di Organizzazione di Volontariato.
  3. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  4. L’organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  5. L’organizzazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Finalità e Attività

  1. L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettera u:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In maggiore analisi l’associazione ha lo scopo di:

  • individuare e sviluppare interventi di aiuto e supporto a fasce sociali disagiate in Italia.
  • realizzare interventi di sostegno a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo, limitatamente agli aiuti umanitari.
  • realizzare occasionali campagne di raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori anche tramite collaborazioni, accordi e iniziative in genere con altre associazioni e enti nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
  1. Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

  1. L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’organizzazione è a carattere aperto.
  2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
  3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
  5. L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
  6. Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per:
    • dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
    • mancato versamento della quota associativa;
    • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
    • esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
    • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
    • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
    • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
    • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
    • recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
    • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
  3. Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • rispettare le delibere degli organi sociali;
    • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
    • non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.

 

ART. 7 – Volontari e assicurazione obbligatoria

  1. L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi dell’organizzazione:
    • Assemblea degli associati
    • Organo di amministrazione
    • Presidente
  • Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  11. L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  12. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  14. È ammessa la modalità di svolgimento delle assemblee in audio e/o videoconferenza purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i In tale evenienza la riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante. Ai fini della validità delle riunioni in tele e/o video conferenza è necessario che:
    • sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare con certezza l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • sia assicurato al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché che siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione e che sia loro messa a disposizione la relativa documentazione;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, mettendo a disposizione l’eventuale documentazione necessaria;
    • vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
  15. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull’esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Organo di amministrazione

  1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
  2. L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  7. Sono valide le riunioni in audio/videoconferenza a condizione siano seguite le disposizioni indicate all’art. 9 punto 14 del presente statuto.
  8. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
    • elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
    • amministra l’organizzazione;
    • predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma e fissa le quote sociali;
    • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

  1. Il presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
  2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  3. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
    • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  3. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse

  1. L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
  2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il termine del 30/6 previsto per il deposito del Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni dell’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

  1. L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 – (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

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Di seguito lo statuto iniziale  approvato il 24 Maggio 2012 – depositato presso il notaio all’atto della costituzione di Ita Kwe Flavio Quell’Oller Onlus e successivamente modificato in adeguamento alla normativa vigente per il Terzo Settore.

DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita ai sensi di Legge la ASSOCIAZIONE ITA KWE FLAVIO QUELL’OLLER ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS (ITA KWE dalla lingua africana Sango “fratello di tutti”) per continuare l’opera di carità iniziata da Flavio Quell’Oller ed in suo ricordo seguirne l’esempio.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE E SUO PERSEGUIMENTO

L’Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà e promozione sociale sia in Italia che all’estero ed in particolare:

– promuovere e favorire il progresso sociale, culturale, sanitario ed economico presso zone e popolazioni di Paesi in via di sviluppo;

– individuare e sviluppare interventi di aiuto e supporto a fasce sociali disagiate in Italia;

– realizzare interventi di sostegno a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, mediante la progettazione e realizzazione di programmi atti a raggiungere il miglioramento delle condizioni economiche, sanitarie e sociali;

– realizzare campagne di raccolta di fondi, anche mediante collaborazioni, accordi ed iniziative in genere con altre associazioni e enti nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi, finalizzate al supporto economico dei progetti di sviluppo.

L’Associazione nell’ambito delle attività connesse potrà, tra l’altro:

– organizzare ricerche e corsi di formazione aventi lo scopo di formare le persone che intendano prestare la loro opera, oltre a convegni e manifestazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi;

– effettuare vendite occasionali di beni nel corso di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni e ricorrenze.

L’Associazione potrà aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati ed effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 3 –  SEDE SOCIALE

L’Associazione ha sede in Genova.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere succursali o uffici amministrativi ovvero di trasferire la sede nell’ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all’assemblea dei Soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

DEL FINANZIAMENTO E DEL PATRIMONIO

Art. 4 –  FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

–     con le quote versate annualmente dai Soci;

–     con i contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio Sociale;

–     con le contribuzioni liberali e con le donazioni di Soci e di terzi;

–     con le rendite del proprio patrimonio;

–     con raccolte di fondi aventi carattere occasionale e saltuario.

Il  fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito

–     da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

–     da lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;

–     dai residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio;

E’ fatto assoluto divieto per l’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

I Soci non hanno alcun diritto al patrimonio dell’Associazione, neppure in caso di scioglimento, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 25 e 26.

DEI SOCI

Art. 5 – I SOCI

Sono Soci tutti coloro che, osservate le norme relative all’ammissione dei Soci e versata la quota associativa, sono accolti a far parte dell’Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.

L’attività svolta dai soci è da intendersi a carattere puramente di volontariato. Essi non hanno diritto a nessuna retribuzione o compenso per l’attività prestata se non, eventualmente, ottenere il rimborso delle spese vive sostenute che dovranno essere dettagliatamente documentate e rendicontate.

I soci ed i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo grado, nonché le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, non potranno beneficiare di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

Per i soci che prestano la loro attività professionale all’Associazione il Consiglio Direttivo potrà stipulare contratti secondo le normative vigenti. L’entità economica di tali contratti non potrà essere superiore alle normali tariffe professionali, ed il tutto nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10 comma 6 lettera e) del DLGS 460/97.

La qualità di socio è intrasmissibile e non vi può essere rivalutabilità della stessa.

Art. 6 – CATEGORIE DEI SOCI

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

–     Soci fondatori, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

–     Soci  sostenitori;

–     Soci ordinari.

Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa annua non inferiore al triplo di quella fissata per i soci ordinari. La quota dei soci sostenitori è approvata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – AMMISSIONE

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli aspiranti debbono:

– essere maggiorenni;

– essere di specchiata moralità;

– accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell’eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

Chiunque desideri essere ammesso nell’Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo; con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e impegni del Socio.

L’ammissione di un nuovo Socio, dopo la costituzione dell’Associazione, avviene attraverso la richiesta di ammissione presentata al Consiglio Direttivo che verifica la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi e ne delibera o meno l’iscrizione. In caso di mancata ammissione la delibera deve essere motivata. Le delibere con parere negativo sono appellabili al Collegio dei Probiviri.

Il nuovo Socio dovrà versare la quota associativa e l’ammissione sarà operante solo con il pagamento della stessa.

Art. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio può venir meno:

–     per l’estinzione dell’Associazione;

–     per recesso, che potrà essere esercitato secondo le forme previste dallo Statuto;

–     per decadenza;

–     per delibera di esclusione.

a)   Il recesso si verifica quando il Socio presenta le dimissioni da Socio. Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento da qualunque Socio. Il Socio che recede è obbligato all’adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo associativo anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente.

b)   La decadenza si verifica allorché il Socio non provveda al versamento della quota o perda i requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

c)   L’esclusione è adottata mediante delibera del Consiglio Direttivo nel caso in cui:

–     Il Socio intraprenda azioni contrastanti con gli interessi dell’Associazione;

–     Il Socio infranga gravemente le norme previste dal presente Statuto o dal regolamento qualora emanato dal Consiglio Direttivo;

–     Il Socio venga a far parte di organismi le cui finalità siano contrapposte a quelle dell’Associazione;

–     Il Socio si trovi in grave e palese contrasto con gli indirizzi di politica generale dettati dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di decadenza o di esclusione è comunicato per iscritto con raccomandata A.R. o mezzo equivalente ed ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Socio.

Il Socio decaduto o escluso resta obbligato agli adempimenti delle obbligazioni assunte in vigenza del vincolo associativo.

Art. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L’ammissione all’Associazione implica l’esercizio dei diritti e l’osservanza degli obblighi che derivano dal presente Statuto, nonché l’accettazione e l’osservanza delle decisioni regolarmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il valore della sua quota.

I Soci possono esercitare i loro diritti, compreso l’esercizio del voto in assemblea, solo se in regola con il versamento della quota associativa; essi inoltre sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Associazione ogni cambiamento di sede, domicilio, indirizzo di posta elettronica o la sostituzione di rappresentanti o delegati.

All’atto dell’ammissione i Soci si intendono vincolati all’Associazione fino a che non abbiano esercitato il recesso, non siano decaduti o vi sia stata delibera di espulsione.

DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 10 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE

Sono organi dell’Associazione:

–     l’Assemblea dei Soci;

–     il Consiglio Direttivo;

–     il Presidente;

–     il Collegio dei Revisori o il Revisore;

–     il Collegio dei Probiviri;

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – DELL’ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

L’Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati, rappresenta l’universalità dei soci ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l’attività sociale ad essa sottoposte.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è formata da tutti i Soci, di qualsiasi categoria essi siano.

L’Assemblea è convocata presso la sede Sociale. Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea in altro luogo purché in Italia.

L’Assemblea è tenuta:

–     almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio associativo.

–     quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni Sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;

–     quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;

–     quando almeno 1/3 (un terzo) dei soci ne richieda la convocazione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo, specificandone gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo e in presenza della richiesta di convocazione da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, il Presidente e in difetto il Collegio dei Revisori o il Revisore, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o dalla data della richiesta di convocazione.

L’avviso di convocazione per l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, dovrà essere inviato, mediante comunicazione scritta da inoltrare, anche per via telegramma, telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data stabilita per l’assemblea stessa; nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a non meno di cinque giorni prima.

Art. 12 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Alle assemblee potranno partecipare tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative dell’anno in corso e risultanti dal libro dei soci aggiornato alla data di convocazione dell’assemblea stessa.

La partecipazione può avvenire anche per delega ad altro Socio ordinario, fondatore o sostenitore. Ogni Socio potrà avere al massimo due deleghe.

Ogni Socio, di qualsiasi categoria, ha diritto ad un voto.

Art. 13 – MATERIE DEMANDATE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

in sede ordinaria:

–     nomina e revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore o del Collegio dei Revisori;

–     esame ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

–     esame e decisione su singoli fatti di gestione sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;

–     valutazione e decisione su azioni di responsabilità contro amministratori o liquidatori

in sede straordinaria:

–     modifica dello Statuto Associativo;

–     delibera dello scioglimento dell’Associazione

Art. 14 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita:

–     in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei soci;

–     in seconda convocazione o ulteriore convocazione quando siano rappresentati almeno il 5% (cinque per cento) dei soci; l’Assemblea ordinaria in seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno di convocazione di quella in prima convocazione purché sia convocata almeno due ore dopo quella in prima convocazione.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita:

– in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci;

– in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà dei soci. L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno di convocazione di quella in prima convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Tutte le deliberazioni devono essere trascritte e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea sul libro delle Assemblee.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In sua mancanza la presidenza spetta al Vice Presidente, se nominato, e nel caso sia assente anch’egli alla persona eletta dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.

Le votazioni avvengono, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti, il Presidente dovrà però indire la votazione segreta.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUA COMPOSIZIONE

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell’Associazione per tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria Amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva di altri Organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, sino all’Assemblea che approva il bilancio consuntivo, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade quando viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica. Il Presidente in tal caso provvede alla convocazione, con urgenza, dell’Assemblea dei Soci avente all’ordine del giorno la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo, nel suo seno elegge, qualora non lo abbia fatto l’Assemblea:

– il Presidente;

– il Vice Presidente se ritenuto necessario.

Art. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute le seguenti attribuzioni:

–     sviluppare le attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell’Associazione;

–     curare il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione;

–     deliberare in merito ai contratti da stipulare per lo sviluppo dell’attività sociale;

–     compiere tutti gli atti necessari per l’acquisizione dei fondi necessari per il funzionamento dell’Associazione;

–     redigere il Regolamento se lo riterrà necessario sottoponendolo all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

–     determinare le quote associative annue;

–     deliberare sulle ammissioni di nuovi Soci, informandone gli interessati e comunicando in caso di mancato accoglimento della domanda;

–     deliberare sull’espulsione dei Soci;

–     approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

Art.18 – LE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, presso la sede Sociale o in altro luogo purché in Italia, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, a scopo consultivo, persone competenti sugli argomenti da trattare.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate per telefono, fax, telegramma, posta elettronica, od altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate secondo quanto in precedenza indicato quando siano presenti la totalità dei Consiglieri e la totalità dei membri del Collegio dei Revisori o il Revisore nel caso indicato all’articolo 21.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei propri membri e le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Tutte le deliberazioni devono essere trascritte sul libro del Consiglio. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato in seno al Consiglio Direttivo, qualora non sia stato nominato direttamente dall’Assemblea.

La durata della carica è uguale a quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha funzione di legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei soci e dei terzi, anche in giudizio ed ha i relativi poteri di firma degli atti dell’Associazione, nei limiti delle delibere del Consiglio Direttivo, ha altresì funzioni di rappresentanza istituzionale e politica.

Il Presidente inoltre:

–     vigila sull’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e sulla osservanza delle disposizioni statutarie e di legge;

–     convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne determina le modalità di votazione e firma, unitamente al segretario, i relativi verbali;

–     esercita tutti gli atti e le funzioni previsti dal presente Statuto o che gli vengono conferite dal Consiglio Direttivo;

–     promuove e sostiene azioni in giudizio in nome dell’Associazione, sia essa attore o convenuto, in qualsiasi sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; si costituisce parte civile nei processi in cui l’Associazione sia offesa dal reato; rappresenta legalmente l’Associazione anche in sede stragiudiziale; nomina e revoca avvocati e procuratori speciali determinandone i poteri; transige controversie.

In caso di impedimento, le mansioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI E DEI PROBIVIRI

Art.20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Probiviri, tra i nominativi segnalati dal Presidente.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni sino all’Assemblea che approva il bilancio e sono rieleggibili.

Il Collegio è formato da tre membri.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di esaminare, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. I ricorsi dovranno essere esaminati dal Collegio dei Probiviri  entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione e comunicati all’interessato e al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Le parti dichiarano e riconoscono sin d’ora che la decisione pronunciata dal Collegio sarà irrevocabile, inappellabile e immediatamente esecutiva e sarà dalle medesime considerata ed eseguita come manifestazione della propria volontà negoziale.

Art.21 – IL REVISORE O IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI E LORO INCARICHI

L’Assemblea ordinaria nomina il Revisore o il Collegio dei Revisori.

Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori possono essere anche non soci.

Nel caso sia nominato il Collegio dei Revisori esso è composto da tre membri.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, sino all’Assemblea che approva il bilancio e sono rieleggibili.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori deve controllare i libri contabili e Sociali, nonché il bilancio annuale e quello preventivo. Sui predetti bilanci il Collegio dei Revisori deve formulare la propria relazione da presentare all’Assemblea dell’Associazione.

I membri del Collegio dei Revisori potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.22 – ANNO SOCIALE

Fatto salvo il primo esercizio, gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare annualmente, per l’approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo all’Assemblea dei Soci.

Art.23 – POSSIBILITA’ DI ESAME DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori devono, entro 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea essere depositati, presso la sede dell’Associazione.

Tutti i Soci possono prendere visione del bilancio preventivo e consuntivo e dei relativi allegati. Inoltre essi, su espressa richiesta, possono ottenerne copia.

Art.24 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli avanzi di gestione, così le riserve e il capitale dell’Associazione, non possono essere distribuiti ai Soci, anche in maniera indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E’ obbligatorio l’impiego degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione.

DELLO SCIOGLIMENTO

Art.25 – SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

Art.26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dalla liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E’ fatto espresso divieto che il patrimonio, anche in via indiretta, sia distribuito ai Soci o a parte di essi.

DISPOSIZIONI GENERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci e l’associazione in relazione al presente Statuto, sua interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, nonché in riferimento ad ogni diritto disponibile relativo al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, a cura della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede l’Associazione.

Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà, a maggioranza, secondo diritto, senza obblighi di procedura e di deposito del lodo ma rispettando il principio del contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla accettazione della nomina.

Le parti dichiarano e riconoscono sin da ora che la decisione pronunciata dal Collegio Arbitrale sarà irrevocabile, inappellabile e immediatamente esecutiva e sarà dalle medesime considerata ed eseguita come manifestazione della propria volontà negoziale.

Le spese arbitrali saranno ripartite in misura uguale tra le parti, salva diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 28 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia associativa.

In originale firmato: Silvana Ozzano

===================== Miriam Quell’Oller

===================== Andrea Quell’Oller

===================== Francesco Quell’Oller

===================== Franca Favareto

===================== Giovanni Battista Napoli

===================== Emanuela Napoli

===================== Alessandro Napoli

===================== Gianfranco Bagatta

===================== Giancarlo Bocchino

===================== Canepa Luisa Teresa

===================== Ivana Gho

===================== Mainardi Archimede

===================== Ponte Maria Lucia

===================== Travi Teresa Santina

===================== Gian Carlo Corvi

===================== Carlo D’Arco Notaio (sigillo)

================================================================

E QUOTE ASSOCIATIVE:

Anche per il corrente anno solare (2019) la quota come socio ordinario, è stata stabilita in euro 10,00 e quella di socio sostenitore in euro 30,00.

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